Part time: domande entro il 15 marzo

Entro il 15 marzo 2025 il personale della scuola può presentare domanda di nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, chiedere esplicitamente la revoca del proprio contratto di part-time o la variazione oraria rispetto a quello già in essere.

Docenti, educatori ed ATA devono essere a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi coloro che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dagli Uffici Scolastici Territoriali e indirizzate al Dirigente scolastico per la successiva trasmissione gerarchica via PEC.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende confermato per il biennio successivo. Chi è già titolare di contratto part-time e non intende apportare modifiche, non deve presentare una nuova domanda.

Consigliamo di verificare il sito dell’UST di interesse dove, di norma, vengono riportate le specifiche disposizioni nonché resi noti i titoli di priorità per l’accoglimento.

Un eventuale rientro anticipato a tempo pieno, può essere acquisito solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva degli organici. Entro il 15 marzo è anche possibile chiedere una variazione oraria dell’orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio.

In entrambi i casi la trasformazione decorre dal 1° settembre 2025.

Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, calcolato su ciascuna classe di concorso per i docenti e di ciascun profilo professionale per il personale ATA.

Nel modello va indicata la modalità di part-time richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

Nella domanda va precisata la durata della prestazione settimanale che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado è garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.