Scuole e COVID-19: le assenze del personale
In questi mesi la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è stata oggetto di numerosi e successivi interventi legislativi. Un ginepraio di norme e indicazioni tra le quali è facile perdersi.
Come comportarsi? Per orientarsi, la FLC CGIL ha raccolto un elenco di situazioni concrete in cui possono trovarsi docenti e ATA delle nostre scuole. Lo stato emergenziale è attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021.
Il Ministero della Salute, nell’ambito delle indicazioni e dei chiarimenti sulle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, ha fornito le seguenti definizioni:
- La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
- L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità .
- La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il riferimento è al lavoratore che non richieda di essere utilizzato in altri compiti oppure sia in attesa di stipulare il contratto di utilizzazione in altri compiti o (se assistente amministrativo o tecnico) di essere collocato in lavoro agile. In ogni caso, anche per la malattia d’ufficio così disposta, non è previsto alcun controllo fiscale, in quanto non si tratta di una richiesta del lavoratore conseguente ad uno stato di malattia che l’amministrazione e l’INPS hanno tutto il diritto di accertare, ma di una misura precauzionale a tutela della salute del lavoratore, equiparata all’istituto giuridico della malattia e disposta dal dirigente scolastico a seguito della prescrizione del medico competente che ha accertato l’incompatibilità tra la condizione di fragilità del dipendente e l’ambiente lavorativo. Pertanto non c’è nemmeno l’obbligo per il lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità .
In riferimento al trattamento economico previsto nel CCNL per ciascuna tipologia di incarico (a tempo indeterminato, determinato fino al 30 giugno o 31 agosto, supplenza breve e temporanea).
Il beneficio della suddetta indennità è riconosciuto per i periodi di quarantena compresi entro il 31 dicembre 2020 (L. 126/20 art. 21 bis c. 6).