Obbligo vaccinale: ancora una nota del Ministero dell’Istruzione
Dopo la nota 1889 del 7 dicembre e la nota tecnica 1337 del 14 dicembre è arrivata alle scuole il 17 dicembre la terza nota (1927/21) con cui il Ministero dell’Istruzione, anziché fornire istruzioni operative per la risoluzione delle tante problematiche connesse all’introduzione dell’obbligo vaccinale, sforna l’ennesima sequela di discutibili “pareri” sull’applicazione del decreto legge 172/2021 nelle scuole.
Nel merito, in relazione al personale soggetto all’obbligo vaccinale, la nota ministeriale chiarisce ulteriormente, rispetto alla precedente nota del 7 dicembre 2021, in quali casi il personale possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale: per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, malattia (infermità ), congedo per maternità , paternità , per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
Tutto il restante personale, sia presente che assente dal servizio, sarà oggetto di verifica da parte del dirigente scolastico circa la regolarità della propria posizione vaccinale ai sensi del DL 172/2021.
Ma la principale questione oggetto dei “pareri” contenuti nella nota 1927 del 17 dicembre 2021 riguarda stavolta l’utilizzo del personale esentato dal vaccino e la sua eventuale sostituzione.
Per evitare ogni riferimento ad un istituto scaturito da un confronto sindacale (quello sull’utilizzazione in altri compiti) la nota si dilunga a fornire indicazioni improbabili sulle possibili attività in cui impegnare i docenti (come utilizzare il personale in compiti di programmazione, supporto all’istruzione domiciliare ecc.) senza però affrontare e risolvere il problema principale che hanno le scuole e i dirigenti scolastici: quello della sostituzione del docente esentato dall’attività di insegnamento curricolare e dell’identificazione del codice SIDI a cui collegare il contratto stipulato con il supplente.
Inoltre i “pareri” del ministero, oltre ad essere inadeguati alle reali difficoltà in cui versano le scuole, rischiano di complicare ancora di più il già difficile compito gestionale e decisionale del dirigente scolastico perché mettono in campo soggetti (RSPP e Medico competente) a cui il decreto legge non attribuisce alcuna competenza riguardo all’esenzione dall’obbligo vaccinale e all’utilizzo in altri compiti.
Stando alla nota, il dirigente scolastico dovrebbe infatti acquisire le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, al fine di considerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, la possibilità che il personale esente dalla vaccinazione possa proseguire nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito (ad esempio utilizzando strumenti protettivi quali le mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi, utilizzo di aule di maggiore ampiezza”¦).
Qualora queste misure dovessero risultare comunque inadeguate per la sicurezza di lavoratori e alunni, il lavoratore potrà essere adibito a mansioni alternative quali, a titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.
Infine, solo qualora nessuna delle soluzioni sopra richiamate risulti praticabile, sarà possibile sostituire il personale esente/differito dalla vaccinazione.
La nota ministeriale si conclude con un’inconsueta citazione letteraria relativa alla realtà che irrompe a vanificare le tante illusioni della vita e con una sottolineatura sull’importanza del ruolo che sono chiamati a svolgere i dirigenti, in particolare quelli del ministero.
Purtroppo nemmeno la nota riesce ad essere così reale da vanificare le tante criticità di applicazione di una disposizione sull’obbligo vaccinale che sta determinando innumerevoli problemi gestionali alle scuole e al suo personale. Restano infatti irrisolti problemi come quello relativo alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato, così come quello relativo alla sostituzione fin dal primo giorno del personale Ata sospeso, quello del trattamento riservato al personale supplente e tanti altri ancora.