Graduatorie Provinciali per Supplenze: firmata l’O.M
L’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 regolamenta l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento di quelle d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
La modalità di presentazione delle istanze sarà per la prima volta telematica, con calcolo del punteggio informatizzato.
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Le graduatorie d’istituto saranno usate per le supplenze brevi (maternità , malattia, etc.).
Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce, ogni aspirante può scegliere una sola provincia:
GPS scuola primaria e infanzia
“¢ prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
“¢ seconda fascia = studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
GPS scuola secondaria
“¢ prima fascia= soggetti abilitati
“¢ seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso
“¢ seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.
GPS sostegno
“¢ prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
“¢ seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.
GPS personale educativo
“¢ prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione specifica
“¢ seconda fascia =
“¢ soggetti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo;
“¢ abilitati scuola primaria;
“¢ coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o della laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87 o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
“¢ possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
“¢ abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
“¢ precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
“¢ coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
“¢ possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
“¢ abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
“¢ precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.
GPS Licei Musicali
Nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso
“¢ dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
“¢ dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56
“¢ del servizio specifico,
Nella seconda fascia saranno inseriti:
“¢ i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
“¢ i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA.
Titoli artistici classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59
Per le classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, A-63 Tecnologie musicali,
“¢ sono state parzialmente ripristinate alcune categorie di titoli artistici
“¢ viene ripristinato il tetto massimo previsto in precedenza (66 punti)
“¢ i punteggi per ciascun titolo saranno attribuiti in maniera automatica dal sistema informativo.
Tali punteggi non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
Tempistica
Il termine minimo per la presentazione delle istanze è di 15 giorni, le date non sono ancora state fissate.
Soggetti inseriti nelle GaE
Potranno presentare l’istanza per iscriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto della stessa o di altra provincia anche i soggetti inseriti in GAE, sia per la medesima classe o insegnamento per cui sono nella GAE, che per altre classi di concorso. Inoltre, i soggetti assunti in ruolo con clausola risolutiva con la vertenza ancora in corso (diplomati magistrali) potranno iscriversi nelle GPS della primaria e infanzia nella stessa provincia in cui sono di ruolo o anche in un’altra, in modo da garantire l’accesso alle supplenze anche laddove arrivasse la sentenza negativa che comporta la decadenza dalla GAE e dalla prima fascia. Rimangono ferme le tutele previste nel Decreto Legge 126/19, con la trasformazione dei contratti al 30 giugno in caso di sentenze notificate dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni.
Graduatorie d’istituto
Si potranno indicare sino a 20 scuole (anche per la primaria e infanzia)
“¢ la prima fascia è quella vigente che scaturisce dalle GAE
“¢ la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 1 fascia e scelgono le 20 scuole (docenti abilitati)
“¢ la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 2 fascia e hanno scelto le 20 scuole (docenti non abilitati).
Le nomine provinciali dei supplenti
Avverranno seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi Le GPS di prima e quindi seconda fascia. Saranno pubblicate prima le disponibilità di posti che dovranno essere aggiornate al termine delle operazioni quotidiane di conferimento delle supplenze.
Le nomine di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE, quindi convocando dalle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio.
Rimane garantito il diritto al completamento per i docenti che non trovano il posto interno quando arriva il turno di nomina.
Valutazione dei servizi
Ciascun titolo di servizio potrà essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS di inserimento, come specifico o aspecifico a scelta dell’aspirante.
Il servizio su sostegno è valutato intero per il medesimo grado, mentre vale metà (quindi come non specifico) per i gradi diversi.
Sarà valutato come non specifico per la secondaria anche il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia.
Il servizio su IRC o materia alternativa è valutato come aspecifico.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l’intero periodo, con i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali (art.1-bis, c. 5 DL 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27).
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.