Uscita autonoma da scuola: pubblicata la nota del MIUR
Con la nota 2379 del 12 dicembre 2017 è stato finalmente apportato un chiarimento sostanziale sull’esonero della responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza sull’alunno, sia nella fase successiva all’uscita dall’istituto sia nell’utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita l’apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari. La nuova norma, infatti, affida ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l’uscita autonoma dei figli minori di 14 anni, anche qualora questa comprenda l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastici.
Ne consegue che vengono esonerati da ogni responsabilità sia il personale della scuola sia i gestori del servizio dei mezzi stessi, nelle fasi di salita e di discesa, nonché nel tempo di sosta alle fermate.
Una interpretazione impropria del testo della sentenza della Corte di Cassazione aveva spinto le scuole a provvedimenti autocautelativi, fino a richiedere la presenza dei familiari per la riconsegna degli alunni nelle secondarie di primo grado; misure che hanno impattato con l’organizzazione stessa delle famiglie e con le naturali reazioni sul grado di autonomia dei ragazzi di questa età .
L’intervento emendativo, inserito nel decreto legislativo convertito la scorsa settimana, ha apportato, finalmente, un chiarimento sostanziale sull’esonero della responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza sull’alunno, sia nella fase successiva all’uscita dall’istituto sia nell’utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita l’apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari.