Sorveglianza alunni: le scuole non sono responsabili di nulla al di fuori delle pertinenze scolastiche
Molta confusione e molta polvere si sta sollevando in questi giorni sulla questione della sorveglianza degli alunni e della connessa responsabilità degli adulti e in particolare delle scuole.
L’allarme è scattato per una sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 21593 del 19 settembre 2017 che, dai commenti letti, sembra essere stata male interpretata.
Infatti, essa ha chiarito che, se una scuola scrive nel suo regolamento che gli alunni debbono essere accompagnati a prendere l’autobus fuori di scuola, inevitabilmente si pone “a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni”.
L’intervento della politica si è concretizzato con la proposta di dare facoltà alle famiglie di autorizzare le scuole a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, sollevando così da ogni responsabilità il personale scolastico dall’obbligo di vigilanza.
Nella proposta:
“¢ si parla genericamente di minori di anni 14 senza circoscrivere la fascia d’età ;
“¢ si sancirebbe che sì, la responsabilità anche fuori dalle pertinenze scolastiche è della scuola, salvo che il genitori non diano una liberatoria. Quando invece già oggi, se ci riferiamo alle scuole secondarie di primo grado,questa interpretazione di abbandono dei minori se gli alunni vanno da soli a casa non esiste proprio;
“¢ si metterebbe nelle mani dei genitori una scelta di cui la scuola non può e non deve farsi carico; già oggi, del resto, nelle scuole secondarie di primo grado, salvo casi di deficit gravi e di disabilità , gli alunni tornano a casa da soli.
Allora, sarebbe cosa saggia seguire la Cassazione che chiaramente fa capire che nei regolamenti degli istituti non bisogna mettere a carico della scuola la responsabilità della sorveglianza fuori dalle pertinenze scolastiche.
Pertanto se proprio si vuole intervenire per legge, si dica semplicemente, giusta la sentenza della Cassazione, “l’uscita autonoma degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado al termine dell’orario delle lezioni esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al di fuori delle pertinenze scolastiche”.
Il prospettato intervento legislativo, secondo i testi che girano in questo momento, non farebbe che peggiorare la situazione e colpirebbe ancora una volta l’autonomia scolastica e la flessibilità organizzativa che alle scuole deve essere lasciata sia pur nei termini previsti dalla legge..
Anche se ciò non esclude che nelle situazioni particolari si possa ricorrere agli accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e gli stessi genitori. Certamente nessuna responsabilità può essere intestata alla sola scuola nelle situazioni ordinarie o straordinarie che siano.