Pensioni scuola: pubblicata la circolare operativa per le cessazioni dal 1 settembre 2017
Il MIUR ha pubblicato la Circolare n.38646 del 7/12/2016, al fine di fornire indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 941/2016. Nello specifico, la Circolare riporta quelli che sono i requisiti richiesti per poter andare in pensione dal prossimo 1° settembre 2017 e le modalità di presentazione delle domande.
Vecchi requisiti (Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011)
Vecchiaia
“¢ 65 anni di età anagrafica ““ requisito per uomini e donne
“¢ 61 anni di età anagrafica ““ requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
Anzianità
“¢ 40 anni di contribuzione ““ requisito della massima anzianità contributiva
Quota
“¢ 60 anni di età e 36 anni di contribuzione ““ quota 96
“¢ 61 anni di età e 35 anni di contribuzione ““ quota 96
Per raggiungere la “quota 96″ si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione)
Nuovi requisiti
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
“¢ 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2017
Pensione anticipata
“¢ per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;
“¢ per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età .
Opzione donna
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Disposizioni in materia di settima salvaguardia
Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 (settima salvaguardia).
Termini presentazione domande
Le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio vanno presentate entro il 20 gennaio 2017.
Entro la suddetta data è possibile revocare le summenzionate istanze, ritirandole tramite POLIS.
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età , chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.